D.Lgs.
18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre
2000, n. 227, S.O. |
TITOLO
III
|
| Organi |
Capo
I - Organi di governo del comune e della provincia
|
| Articolo
36 |
Organi
di governo.
|
| 1.
Sono organi di governo del comune il consiglio, la Giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la Giunta,
il Presidente .
|
| Articolo
37 |
Composizione
dei consigli.
|
| 1.
Il consiglio comunale é composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione
di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale é composto dal presidente
della provincia e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 1.400.000 abitanti;
b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 700.000 abitanti;
c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano
l'intera provincia.
4. La popolazione é determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.
|
| Articolo
38 |
Consigli
comunali e provinciali. |
| 1.
L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero
dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo
unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princípi
stabiliti dallo statuto, é disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza
assoluta, che prevede, in particolare, le modalitá per la convocazione
e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica
altresí il numero dei consiglieri necessario per la validitá delle
sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo
dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco
e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa.
Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalitá per
fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste
strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui
al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite
per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi,
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare
gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina
i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicitá
dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche
salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre
dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte
all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana
e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive
funzioni e attivitá. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate
sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali
sull'uso della bandiera italiana ed europea.
|
| Articolo
39 |
Presidenza
dei consigli comunali e provinciali. |
| 1.
I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella
prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli
altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivitá
del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie
di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato
secondo le modalitá di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti lo statuto puó prevedere la figura del presidente
del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale é
tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando
lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio
è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio
salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura
una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri
sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
|
| Articolo
40 |
Convocazione
della prima seduta del consiglio.
|
| 1.
La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro
il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la
prima seduta, é convocata dal sindaco ed é presieduta dal consigliere
anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi
sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti
della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. É consigliere anziano colui
che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione
del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri
ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza é assunta dal consigliere che, nella graduatoria
di anzianitá determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il
posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale é presieduta
e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del
consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la
prima seduta del consiglio é convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione
del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo
diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
|
| Articolo
41 |
Adempimenti
della prima seduta. |
| 1.
Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo,
deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare
la ineleggibilitá di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri
componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
|
| Articolo
42 |
Attribuzioni
dei consigli.
|
| 1.
Il consiglio é l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva
l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento
degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi
di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni
e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente
locale a societá di capitali, affidamento di attivitá o servizi
mediante convenzione ;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per
la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali
del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti
e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio
o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del
segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè
nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad
esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresî alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione
delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia
e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune
o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate
dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi,
a pena di decadenza.
|
| Articolo
43 |
Diritti
dei consiglieri. |
| 1.
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere
la convocazione del consiglio secondo le modalitá dettate dall'articolo
39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle
loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori
da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra
istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalitá
della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo
statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione
alle sedute e le relative procedure, garantendo il dirittodel consigliere a far
valere le cause giustificative.
|
| Articolo
44 |
Garanzia
delle minoranze e controllo consiliare. |
| 1.
Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo
alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di
controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta
dei propri membri, puó istituire al proprio interno commissioni di indagine
sull'attivitá dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento
delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
|
| Articolo
45 |
Surrogazione
e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.
|
| 1.
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante
il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, é
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo
eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo
59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento
di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per
l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che
ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo
alla surrogazione a norma del comma 1 .
|
| Articolo
46 |
Elezione
del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta. |
| 1.
Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio
universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri
dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti
della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione
al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente
della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare
uno o piú assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Il presente testo é aggiornato alla data del 12 /06/2002 |
|