adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989
Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Considerando che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una ampia libertà,
Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà e i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,
Ricordato che nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza,
Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,
Riconosciuto che il fanciullo per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità debba crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,
Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà,
Tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (in particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia,
Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, il «fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita»,
Richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui Principi Sociali e Giuridici relativi alla Protezione e al Benessere dell'Infanzia con Particolare Riferimento all'Affidamento e all'Adozione sul Piano Nazionale ed Internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea Generale del 3 dicembre 1986), dell'insieme di Regole Minime delle Nazioni Unite per l'Amministrazione della Giustizia Minorile ("Regole di Bejing", risoluzione 40/333 dell'Assemblea Generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla Protezione delle Donne e dei Fanciulli nelle Situazioni di Emergenza e di Conflitto Armato (risoluzione 3318 [XXIX] dell'Assemblea Generale del 14 dicembre 1974),
Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione,
Tenuta nella dovuta considerazione l'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni, a meno che le leggi del suo Stato sia divenuto maggiorenne prima.
1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti che sono
enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio
ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del
fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica
o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita
o di qualunque altra condizione.
2. Gli Stati Parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che
il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione, di sanzione
motivata dallo status, dalle attività, dalle opinioni espresse o dal
credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.
1. In tutte le azioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano
da istituzioni di assistenza sociale private o pubbliche, tribunali, autorità
amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve
costituire oggetto di primaria considerazione.
2. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le
cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei
suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile
di esso e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo
e amministrativo.
3. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi
e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli, siano
conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente
nei campi della sicurezza, dell'igiene, per quanto concerne la consistenza e
la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato
controllo.
Gli Stati Parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa , amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati Parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.
Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti e i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.
1. Gli Stati Parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
innato alla vita.
2. Gli Stati Parti si impegnano a garantire nella più alta misura possibile
la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente
dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire
una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori
ed essere da essi accudito.
2. Gli Stati Parti assicureranno l'attuazione di questi diritti e in conformità
alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in
cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.
1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo
di conservare la propria identità, nazionalià, nome e relazioni
familiari, quali riconosciuti per legge senza interferenze illegali.
2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della
sua identità o di alcuni di essi, gli Stati Parti forniranno adeguata
assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua
identità.
1. Gli Stati Parti devono assicurare che il fanciullo non venga
separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità
competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro
tale decisone all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi
ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse
superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria
in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi di maltrattamento
o di negligenza da parte dei genitori nei confronti del fanciullo o, qualora
i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del
fanciullo.
2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte
le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento
e di esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati Parti debbono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi
i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti
in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario
all'interesse superiore del fanciullo.
4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato Parte,
quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa
la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi
i genitori, o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato Parte, su richiesta,
fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro
della famiglia le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino
il membro o i membri assenti della famiglia a meno che la divulgazione di queste
informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati
Parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti
di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.
1. In conformità all'obbligo che incombe agli Stati Parti
in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata
da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo
ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli
Stati Parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli
Stati Parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non
comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi deve avere il diritto
di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti
diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità
all'obbligo che incombe agli Stati Parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo
9, gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei
suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno
nel proprio paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere
oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che risultino
necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute
o la moralità pubblica, o i diritti e la libertà altrui, e che
risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
1. Gli Stati Parti devono adottare le misure appropriate per lottare
contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro
nei paesi d'origine.
2. A tal fine, gli Stati Parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali
o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.
1. Gli Stati Parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi
una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia,
dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età
ed al suo grado di maturità.
2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità
di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che
lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione,
in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione.
Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente
che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi
altro mezzo scelto dal fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni,
che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui; o
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della
salute o della moralità pubblica.
1. Gli Stati Parti devono rispettare il diritto del fanciullo
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati Parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o,
all'occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto
sopra menzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni
può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a
proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica,
e le libertà ed i diritti fondamentali altrui.
1. Gli Stati Parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà
di associazione e alla libertà di riunione pacifica.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni
di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una
società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, o dell'ordine
pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica o i diritti
e le libertà altrui.
1. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore
e della sua reputazione.
2. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o atteggiamenti lesivi.
Gli Stati Parti riconoscono l'importante funzione svolta dai mass
media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a
programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare
a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine gli Stati Parti devono:
a) incoraggiare i mass media a diffondere un'informazione e programmi che presentino
un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi
allo spirito dell'articolo 29;
b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione,
lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura
provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali;
c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
d) incoraggiare i mass media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici
dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare
il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere,
tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
1. Gli Stati Parti si devono adoperare al massimo per garantire
il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori hanno comuni
responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino.
La responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo
incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento
del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore
del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione,
gli Stati Parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori
legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento
del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni, strutture e servizi
per l'assistenza all'infanzia.
3. Gli Stati Parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli
i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di
beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia,
se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.
1. Gli Stati Parti adotteranno ogni misura appropriata di natura
legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo
contro qualsiasi forma di violenza fisica o mentale, danno o abuso, abbandono
o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre
è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei
tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali misure protettive comprendono, all'occorrenza, procedure efficaci per
l'istituzione di programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al
fanciullo ed a coloro ai quali è affidato, nonché per altre forme
di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta,
di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di
cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.
1. Un fanciullo che venga privato permanentemente o temporaneamente
del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere
lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza
da parte dello Stato.
2. Gli Stati Parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza
alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale.
3. Tale assistenza alternativa può comprendere tra l'altro l'affidamento,
la kafala prevista dalla legge islamica, l'adozione o, in caso di necessità,
la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scelta di queste
soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire
una certa continuità nell'educazione del fanciullo nonché della
sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Gli Stati Parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione
devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale
preoccupazione in materia e devono:
a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità
competenti che verifichino, in conformità alla legge e alle procedure
e sulla base di tutte le informazioni pertinenti e attendibili, che l'adozione
possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai genitori,
ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano
dato il loro assenso consapevole all'adozione dopo essersi avvalse di consultazioni
e consigli necessari in materia;
b) riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere considerata
un mezzo alternativo all'assistenza al fanciullo, qualora non possa trovare
accoglienza in una famiglia affidataria adottiva nel proprio paese d'origine
o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
c) assicurare, in caso di adozione in un altro paese, che il fanciullo fruisca
di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso
di adozione a livello nazionale;
d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in un
altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario
per quanti vi siano implicati;
e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi
bilaterali o multilaterali, e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire
che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità
o dagli organi competenti.
1. Gli Stati Parti devono prendere appropriate misure per garantire
al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato
rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne,
che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione
di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria nel godimento dei diritti
enunciati nella presente Convenzione e in altri strumenti internazionali riguardanti
i diritti umani e umanitari di cui i suddetti Stati siano Parti.
2. A tal fine, gli Stati Parti devono fornire la cooperazione, che riterranno
necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni
intergovernative e non governative competenti che collaborano con le Nazioni
Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni
e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino
rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione
della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori né
alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base
ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui
fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o
permanentemente, dell'ambito familiare.
1. Gli Stati Parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o
mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente, che garantisca la
sua dignità, che promuova la sua autonomia e che faciliti la sua partecipazione
attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo disabile il diritto a cure speciali
ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse
disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a
quanti se ne prendono cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta
e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni
dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza
fornita in conformità al paragrafo 2 di questo articolo sarà gratuita,
ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei
genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sarà intesa ad assicurare
che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione,
addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un
impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione
sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo
sviluppo culturale e spirituale.
4. Gli Stati Parti devono promuovere, nello spirito della cooperazione internazionale,
lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive,
nel trattamento medico, psicologico e funzionale del fanciullo disabile, tra
cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione, servizi
di istruzione e formazione professionale, allo scopo di consentire agli Stati
Parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro
esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà
rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento
dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e alla fruizione
di cure mediche e riabilitative. Gli Stati Parti devono sforzarsi di garantire
che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati Parti si sforzano di perseguire la piena realizzazione di questo
diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:
a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con
particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
c) combattere le malattie e la malnutrizione, specie nel quadro delle cure mediche
di base, mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili
e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto
dei pericoli e dei rischi d'inquinamento ambientale;
d) garantire alle madri cure mediche prenatali e postnatali;
e) garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori
ed i fanciulli, siano informati e istruiti sull'uso di conoscenze di base circa
la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene
personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un
aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'istruzione
ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per
abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla
salute dei fanciulli.
4. Gli Stati Parti si impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione
internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione
del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei
paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.
Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione.
1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di
beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali,
e devono prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente
realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda,
tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle
persone responsabili del suo mantenimento, nonché di ogni altra considerazione
pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte
dal fanciullo o a suo nome.
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad
un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale e sociale.
2. I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente
la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità
e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie
allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati Parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi,
devono prendere misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi
ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e in caso di necessità
devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto, in particolare
per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati Parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della
possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei
genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale
riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In particolare, allorquando
la persona avente una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo
viva in un paese diverso, gli Stati Parti promuoveranno il ricorso ad accordi
internazionali nonché la stipula di trattati in materia, e l'adozione
di altri appropriati strumenti.
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere
un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto
e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale
che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli,
e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento
e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;
c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità
con ogni mezzo appropriato;
d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile
ed alla portata di tutti i fanciulli;
e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica
e la riduzione dei tassi di abbandono.
2. Gli Stati Parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che
la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana
del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.
3. Gli Stati Parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale
in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione
dell'ignoranza e dell'analfabetismo e facilitando l'accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A questo proposito i bisogni
dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.
1. Gli Stati Parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo
deve tendere a:
a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti,
delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;
b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei
valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario
e delle civiltà diverse dalla propria;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza,
di uguaglianza tra i sessi, e di amicizia fra tutti i popoli, gruppi etnici,
nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere
interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli
enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi
enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione
impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo
Stato.
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga a una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato, in comune con gli altri membri del suo gruppo, del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria lingua.
1. Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo
e allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della
sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
2. Gli Stati Parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a
partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione
di adeguate attività di natura ricreativa, artistica, culturale e di
svago, in condizioni di uguaglianza.
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere
protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso
o che interferisca con la sua educazione, o che sia nocivo per la sua salute
o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati Parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa,
sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo. A tal
fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali,
gli Stati Parti devono in particolare:
a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
b) stabilire una appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni
di lavoro;
c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione
di questo articolo.
Gli Stati Parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.
Gli Stati Parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro
ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati
Parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata sul piano nazionale,
bilaterale e multilaterale, per prevenire:
a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività
sessuali illecite;
b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche illecite;
c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.
Gli Stati Parti devono prendere ogni misura appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualsiasi forma.
Gli Stati Parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.
Gli Stati Parti si impegnano a garantire che:
a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o trattamenti o punizioni crudeli,
inumane e degradanti; né la pena capitale, né l'ergastolo senza
possibilità di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi
da persone in età inferiore ai 18 anni;
b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente
o arbitrariamente. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo
devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, per il periodo
più breve possibile;
c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con
umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità
che tengano contro delle persone della sua età. In particolare qualsiasi
fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti,
a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse
superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con
la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salvo circostanze
particolari;
d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il ditritto
di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra
natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale
privazione di libertà davanti a un tribunale o a un'altra autorità
competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione
sul suo caso.
1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare ed a garantire il
rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nei casi
di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.
2. Gli Stati Parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna
persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.
3. Gli Stati Parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi
persona che non abbia ancora compiuto il 15° anno di età, e tra coloro
che hanno compiuto il 15° anno di età ma non ancora il 18°, gli
Stati Parti si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.
4. In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto
internazionale di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati,
gli Stati Parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione
ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.
Gli Stati Parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento, o di sevizie; di torture o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante; o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato
o riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale, a essere trattato
in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore,
il quale rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali
altrui e che tenga conto della sua età, nonché dell'esigenza di
facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un
ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti
internazionali, gli Stati Parti devono garantire in particolare che:
a) nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver
infranto la legge penale a causa di atti od omissioni che non erano proibiti
dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;
b) qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno
le seguenti garanzie:
i. essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata
legalmente provata;
ii. essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico
o, all'occorrenza, tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale
o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;
iii. avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o
da un'autorità competente, indipendente e imparziale in un'udienza equa
e conforme alla legge, in presenza del legale o di altra adeguata assistenza
e, a meno che ciò non sia considerato contrario all'interesse superiore
del fanciullo ed in particolare in ragione della sua età o condizione,
di quella dei suoi genitori e tutori;
iv. non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare
o far interrogare i testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione
dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza;
v. se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello
contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso
un'istanza giuridica o un'autorità competente, indipendente ed imparziale
di grado più elevato, come stabilito dalla legge;
vi. avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in
grado di parlare o di comprendere la lingua utilizzata;
vii. avere il pieno rispetto della sua privacy in tutte le fasi del procedimento.
3. Gli Stati Parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi, procedure,
l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico
i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto
la legge penale, e in particolare si impegneranno a:
a) fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere
considerati non capaci di infrangere la legge penale;
b) adottare misure, ogni qualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare
i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione
che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
4. Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione;
alla consulenza; all'affidamento familiare; al servizio sociale; a programmi
di formazione educativa generale, professionale, nonché a soluzioni alternative
al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati
in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione
sia al reato commesso.
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà
il dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione
dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
a) nella legislazione di uno Stato Parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.
Gli Stati Parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo e adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati Parti
nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della presente
Convenzione, sarà istituito un Comitato sui Diritti del Fanciullo, che
svolgerà le funzioni qui sotto indicate.
2. Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale
e riconosciuta competenza nel campo disciplinare coperto dalla presente Convenzione.
I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini
ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica
nonché dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una
lista di persone designate dagli Stati Parti. Ciascuno Stato Parte può
designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi
a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente
ogni due anni. Almeno 4 mesi prima della data di ciascun elezione il Segretario
Generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati Parti con
l'invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro 2 mesi. Il Segretario Generale
preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate
con l'indicazione degli Stati Parti che le hanno designate e la sottoporrà
agli Stati Parti della Convenzione.
5. L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati Parti
convocata dal Segretario Generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione,
per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli
Stati Parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più
alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli
Stati presenti e votanti.
6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di 4 anni. Se vengono
nuovamente designati sono rieleggibili. Il mandato di 5 dei membri eletti alla
prima elezione scadrà al termine di 2 anni; immediatamente dopo la prima
elezione, i nomi di questi 5 membri saranno sorteggiati dal Presidente della
riunione.
7. In caso di morte di un membro del Comitato o di sue dimissioni o di suo impedimento
ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato Parte che
ha designato tale membro provvederà a designare un altro esperto tra
i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione
del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge i suoi funzionari per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni
Unite o in un qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato
terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato
è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati Parti
della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario
ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato
ai sensi della presente Convenzione.
12. Con l'approvazione dell'Assemblea Generale, i membri del Comitato istituito
ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio
delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea
Generale.
1. Gli Stati Parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite
il Segretario Generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate
per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi
compiuti nella realizzazione di questi diritti:
a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per gli
Stati Parti interessati;
b) successivamente ogni 5 anni.
2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le
eventuali difficoltà che impediscano agli Stati Parti di assolvere pienamente
gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere
informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa
in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.
3. Lo Stato Parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è
tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo 1(b) a ripetere
le informazioni di base precedentemente fornite.
4. Il Comitato può richiedere agli Stati Parti ogni ulteriore informazione
relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottoporrà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
tramite il Consiglio Economico e Sociale, ogni 2 anni, rapporti sulle proprie
attività.
6. Gli Stati Parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione dei loro rapporti
nel proprio paese.
Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione
e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinato della
Convenzione medesima:
a) le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite
hanno diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione
delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato.
Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, l'UNICEF e qualsiasi
altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione
della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare
le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite a
sottoporgli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva
competenza;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate,
all'UNICEF e ad altri organismi competenti, qualsiasi rapporto degli Stati Parti
che contenga una richiesta, o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza
tecnica, sulla base delle osservazioni o dei suggerimenti del Comitato eventualmente
espressi su queste richieste o indicazioni;
c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea Generale di chiedere al
Segretario Generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi
ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può formulare suggerimenti o raccomandazioni in ordine
generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della
presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi
ad ogni Stato Parte interessato e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea Generale
unitamente agli eventuali commenti degli Stati Parti.
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli stati.
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni
dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite
del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il
deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà
in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione
da parte di tale stato.
1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e depositarne
il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale
comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro
di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati
Parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei 4 mesi successivi
alla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parti si pronunci
a favore di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza
sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla
maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza verrà
sottoposto all'approvazine dell'Assemblea Generale.
2. Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo
articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti.
3. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati Parti che
lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati Parti resteranno vincolati dalle
disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento essi abbiano accettato.
1. Il Segretario Generale riceverà e comunicherà
a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della
ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli
scopi della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica
indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne informerà
tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà
stata ricevuta dal Segretario Generale.
Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto la notifica.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.